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     Il marchio collettivo


Nel rispetto del regolamento d’uso e dei relativi disciplinari, possono fregiarsi del marchio “Filiera Ittica”:

                                                  

 le Organizzazioni di Produttori associate a FederOp.it,
 le aziende di trasformazione e commercializzazione che utilizzano prodotti      provenienti dalle O.P. di FederOp. e che con questa hanno sottoscritto accordi per il rispetto      di specifici disciplinari;
 gli operatori della ristorazione che utilizzano prodotti provenienti dalle O.P. di FederOp.      e che con questa hanno sottoscritto accordi per il rispetto di specifici disciplinari.

Dal punto di vista giuridico, un marchio collettivo è un marchio richiesto da parte di soggetti individuali o collettivi con la funzione di garantire la natura, la qualità o l’origine di determinati prodotti o servizi (Codice della proprietà industriale Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 – n° 30). I marchi collettivi sono soggetti ad una disciplina specifica, che si differenzia da quella dei marchi d’impresa. In estrema sintesi, la “titolarità” è consentita a qualunque soggetto abbia l’interesse a caratterizzare sul mercato la natura, l’origine o la qualità di taluni beni o servizi; i “presupposti” cui è legato il riconoscimento non riguardano il nesso tra il titolare e i prodotti da questo immessi sul mercato, bensì le caratteristiche dei prodotti dei concessionari del marchio. Per l’istituzione di un marchio collettivo la normativa vigente prevede:

ideazione grafica del segno distintivo
definizione di regolamenti concernenti l’uso
controlli e relative sanzioni.

Oltre a definire caratteristiche distintive che dovranno essere possedute per poter fregiarsi del marchio (disciplinari tecnici), un marchio collettivo dispone di un regolamento d’uso che prevede come controllare le caratteristiche di cui sopra e quali sanzioni applicare nel caso in cui tali caratteristiche non siano state rispettate dai concessionari del marchio. E’ chiaro quindi che l’applicazione (e il relativo controllo) di un marchio collettivo fornisce tutte le garanzie di un sistema di certificazione (standardizzazione, garanzia ed affidabilità, controllo sistematico, ecc.).

Da un punto di vista operativo, il marchio collettivo è un valido strumento per comunicare al consumatore o, più in generale, ai mercati di riferimento, l’insieme di valori che derivano dal lavoro di pescatori, loro cooperative, organizzazioni di produttori, ecc.. Infatti, un marchio collettivo - utilizzato come contenitore comune – permette da un lato di non "cannibalizzare" le eventuali marche private dei singoli soggetti aderenti, dall’altro di canalizzare, ottimizzandoli, gli sforzi di comunicazione.



Il o i disciplinari tecnici sono i documenti che contengono
i requisiti di qualità che dovranno essere rispettati dagli operatori
che vorranno fregiarsi del marchio. Nell’ambito del progetto O.I.
i disciplinari tecnici sono realizzati sintetizzando quanto definito
in ogni singola filiera nel corso dell’azione di allestimento dei sistemi
di rintracciabilità di filiera.
Il regolamento d’uso del marchio è una sorta di “statuto” del sistema.
Oltre a fare riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale in
materia di istituzione e pubblicità dei marchi collettivi, il regolamento
recepisce infatti le istanze di tutti i "portatori di interesse" circa il
marchio collettivo. All’atto della registrazione, il regolamento d’uso è
depositato presso l’ufficio brevetti, modelli e marchi.